via Trento e Trieste, 1 - 66017 Palena (CH)

Associazione Culturale Palenese


Statuto


Associazione Culturale Palenese
Via Trento e Trieste - Palena (CH)

Approvato con deliberazione unanime dell'Assemblea dei Soci fondatori in Palena il 13 marzo 2001.

 

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 Costituzione e Sede
E' costruita l'Assocazione Culturale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE PALENESE" con sede in PALENA (CH), presso la Biblioteca Comunale in Via Trento e Trieste, che è retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti.

Art. 2 Carattere dell'Associazione
L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro, è apartitica ed è ispirata a principi democratici.
L'Associazione potrà partecipare, quale socia, ad altri Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi in base a deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Scopi dell'Associazione
L'Associazione ha lo scopo di promuovere ed organizzare iniziative ed attività di carattere socio culturale al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza qualificazione partitica, al fine della rivivificazione, lo sviluppo ed il progresso socio culturale della cittadina di PALENA; di promuovere e di contribuire all'elevazione socio-economica e culturale dei cittadini e del territorio palenese, da perseguire mediante iniziative di promozione ed attività ritenute idonee nei settori dell'istruzione, della formazione, della cultura, dell'arte, della tutela e valorizzazione dei beni d'interesse artistico, storico, archeologico, della natura e dell'ambiente, delle tradizioni locali, del turismo e del folklore; partecipare all istituzione, costituzione e gestione del Museo d'arte "Casa degli Artisti di Palena" con sede in Palena promosso dal Comune.

A tali fini l'Associazione opererà mediante la predisposizione di programmi e progetti d'intervento. In particolare l'Associazione svolgerà le seguenti attività elencate a titolo indicativo:

- Attività culturali: organizzazione, allestimento e gestione di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne, convegni, conferenze, tavole rotonde, congressi, dibattiti, seminari, gemellaggi.
- Attività editoriali: pubblicazione di riviste e bollettini, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche e di strumenti pubblicitari;
- Attività multiculturali: riguardanti i palenesi emigrati.

All'associazione è vietato lo svolgimento di altre attività diverse da quelle contemplate dal 1° cpv. del presente articolo e ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni e si avvarrà della loro collaborazione.

 

SOCI

Art. 5 Requisiti dei Soci
Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri.
Per essere ammessi in qualità di SOci, le persone fisiche devono avere la piena capacità civile, indiscussa probità ed i requisiti di onorabilità.

Potranno, inoltre, essere Soci le Associazioni, i Comitati e le Fondazioni aventi scopi non in contrasto con il presente Statuto, nonchè gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, culturali ed umanitari.

I Soci sono distinti in tre categorie:

- Soci Fondatori: coloro che hanno promosso e costituito l'Associazione sottoscrivendo l'Atto costitutivo ed il presente statuto.;
- Soci Benemeriti: (in numero illimitato): le persone fisiche e giuridiche che si distinguono per la personalità e doti particolari nel campo artistico, culturale, sociale, scinetifico ed economico, capaci di contribuire a favore dell'Associazione ed a sostegno della sua attività;
- Soci Ordinari: (in numero illimitato): le persone aventi i requisiti previsti dal presente Statuto.

Art. 6 Ammissione dei Soci Benemeriti e dei Soci Ordinari
L'Ammissione dei Soci Benemeriti avviene su invito e dei Soci Ordinari in base a domanda scritta.
L'ammissione di tali nuovi Soci è deliberata a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo con decisione definitiva ed inappellabile, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta.
La qualità di Socio è personale.

Art. 7 Doveri dei Soci
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci all'osservanza del presente Statuto ed al rispetto delle deliberazioni adottate dagli organi rappresentativi.
I Soci sono, inoltre, impegnati moralmente a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni interne, nonchè all'osservanza delle norme del presente Statuto.
L'iscrizione comporta l'implicita accettazione di esse.

La quota d'iscrizione deve essere versata all'atto dell'ammissione sotto pena di decadenza di tale diritto.

I contributi ordinari annuali devono essere corrisposti entro il 31 marzo di ogni anno e sono dovuti per l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo ordinario per l'anno solare in corso.

Art. 8 Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima del 31 dicembre, con effetto dall'anno successivo;
b) decadenza a causa della pardita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ed esclkusione a causa di accertati motivi comportanti l'indegnità o l'incompatibilità, in base a provvedimento deliberato dal Consiglio Direttivo, con il motivato parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

Il Socio dimissionario, decatudo ed escluso non ha diritto al rimborso della quota d'iscrizione e dei contibuti in genere, nè all'abbuono del contributo ordinario dell'anno in corso.

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 Gli Organi dell'Associazione sono:
- L'assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- La Giunta Esecutiva
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Probiviri

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci fondatori, i Soci Benemeriti ed i Soci Ordinari.

Le attribuzioni dell'Assemblea ordinaria sono le seguenti:

a) Fissare le direttive per l'attività dell'Associazione
b) Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione
c) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
d) Eleggere il Collegio dei Revisori dei conti
e) Eleggere il Collegio dei Probiviri
f) Discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto
g) Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota d'iscrizione e dei contributi dai Soci
h) Approvare il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo di ogni esercizio, destinando l'avanzo di amministrazione e gli eventuali utili integralmente a reinvestimento in attività istituzionali, statutaria o direttamente connesse
i) Approvare le altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica del presente Statutot e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione una volta all'anno entro il 31 marzo mediante avviso scritto recante gli oggetti delle delibere da adottare, inviato a ciascun Socio almeno 14 giorni prima dell'adunanza di prima convocazione, o mediante altra efficace pubblicità.

L'Assemblea è convocata altrsì, con le stesse modalità, in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando un quarto dei Soci lo richieda per iscritto indicando l'oggetto che deve concernere eccezionali ed urgenti argomenti riguardanti l'Associazione; in questo caso la convocazione ha luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori, dei Soci Benemeriti e dei Soci Ordinari.

In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentanti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza anche per delega di almeno 2/3 del numero complessivo dei Soci Fondatori, dei Soci Benemeriti e dei Soci Ordinari.

E' ammesso l'intervento in Assemblea per delega conferita per iscritto esclusivamente ad altro Socio esclusi i membri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una.

Art. 11 Deliberazioni dell'Assemblea
Ogni Socio dispone di un voto.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Alle votazioni partecipano tutti i Soci; le votazioni dei componenti degli organi sociali previsti dall'art. 9, verranno effettuate a scrutinio segreto escludendo dal computo le schede bianche e nulle.

L'Assemblea vota le deliberazioni normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto mediante scheda. I membri del Collegio dei Revisori dei conti fungeranno da Scrutatori.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 Composizione del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da n. 7 (sette) membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono possedere esperienze e capacità adeguate ad assicurare il migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione per il raggiungiemtno dei suoi scopi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso che, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Consigliere, alla sua sostituzione provvederà il Consiglio Direttivo per cooptazione; il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i progetti del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo;
c) deliberare su ogni atto di carattere partimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
e) deliberare l'ammisssione dei Soci Benemeriti per le comprovate motivazioni previste dall'art. 5 e dei Soci Ordinari in accettazione della domanda;
f) deliberare l'adesione e partcipazione dell'Associazione ad Enti ed Istitutzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti;
g) amministrare i fondi ed i beni dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di esperti.

Art. 14 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano per iscritto tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera inviata almeno 5 (cinque) giorni prima.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Alle riunioni partecipa un Segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 15 La giunta Esecutiva è costituita dal Presidente del Consiglio Direttivo e da due membri eletti ogni 3 anni dal Consiglio stesso. Ha il compito di provvedere all'espletamento degli adempimenti di ordinaria amministrazione, correnti ed urgenti ed all'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, non chè di operare in ogni altro settore a cui fosse a ciò delegata dal Consiglio stess.

E' convocata con la frequenza necessaria e il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

La Giunta Esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può essere da questo revocata.

I membri della Giunta Esecutiva debbono possedere gli stessi requisiti previsti dall'art. 12 per i Consiglieri.

 

PRESIDENTE

Art. 16 Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il propulsore ed il coordinatore delle attività dell'Associazione, che dirige e rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ha la responsabilità generale dell'Associazione e sovraintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in bia transitoria o permanente.

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto del Presidente e di n. 2 membri Effettivi, competenti in materia. Durano in carica 3 (tre) anni ed hanno le attribuzioni stabilite dal Codice Civile per i sindaci in quanto applicabili.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18 Il Collegio dei Probiviri è costituito del Presidente e di 2 (due) membri che durano in carica 3 (tre) anni.

Ha funzioni disciplinari nei confronti dei Soci. Le controversie tra i Soci relative al rapporto associativo e tra i medesimi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno devolute esclusivamente al Collegio dei Probiviri in arbitrato Irrituale, inappellabilmente.

 

SEGRETARIO

Art. 19 Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio, ma socie dell'Associazione.

Il Segretario cura l'espletamento degli affari ordinari e correnti, firma la corrispondenza ordinaria e svolge i computi a lui demandati dagli Organi associativi dai quali riceve le direttive.

Provvede all'espletamento degli adempimenti amministrativi ed alla tenuta delle scritture contabili in conformità delle direttive del Consigliere Tesoriere e dei registri sociali.

Partcipa alle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva ed alle adunanze assembleari con funzioni di segretario.

Ha il compito di mantenere proficui contatti di collaborazione con gli Enti pubblici e privati ed i rappresentanti delle istituzioni, non chè con le organizzazioni e le persone che interessano i programmi e le attività dell'Associazione.

Il Segretario è coadiuvato e sostituito eventualmente da un vicario assegnato dal Consiglio Direttivo.

 

PATRIMONIO

Art. 20 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalla quota d'iscrizione dei Soci nella misura fissata dall'Assemblea;
b) dai contributi annui ordinari dei Soci stabiliti annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
c) da contributi straordinari dei Soci deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del Bilancio preventivo;
d) da versamenti volontari dei Soci;
e) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti, Imprese e persone;
f) da beni mobili ed immobili comunque acquisiti in proprietà;
g) da donazioni e lasciti

Il Patrimonio dell'Associazione è incrementato per effetto di:
- destinazioni a fini di reinvestimento in attività istituzionali, statutaria o direttamente connesse, degli avanzi di amministrazione e degli eventuali utili risultanti dai Bilanci Consuntivi;
- accantonamenti a riserva di qualunque specie;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del Patrimonio;

I Soci non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione; tutte le somme da essi versate a qualsiasi titolo non sono ripetibili, nè trasmissibili e non sono rimborsabili.

In caso di scioglimento e, quindi, della liquidazione dell'Associazione, il netto del Patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altro Ente con sede in PALENA avente finalità analoghe e ai fini di pubblica utilità, dopo il parere dell'autorità competente e con l'osservanza del vincolo di destinazione imposto dalla Legge.

Tutte le donazioni dell'istituendo Museo d'Arte "CASA DEGLI ARTISTI DI PALENA" saranno di proprietà del Comune di Palena.

 

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO PREVENTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 21 L'esercizio sociale-finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il progetto di Bilancio Preventivo relativo al successivo esercizio ed il progetto del Bilancio Consuntivo del precedente esercizio e li mette a disposizione del Collegio dei Revisori dei conti.

I detti elaborati contabili con le rispettive relazioni illustrative del Consiglio Direttivo e del Collegio stessi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea dei Soci chiamata ad approvarli.

Il Bilancio Preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Bilancio Consuntivo è strutturato in modo da esporre chiaramente la rappresentazione del patrimonio e la situazione economico-finanziaria dell'Associazione. E' costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa illustrativa degli elaborati contabili stessi, ed è accompagnato dalla relazione del Presidente dell'attività svolta dall'Associazione.

 

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

Art. 23 Le modifiche dell'Atto costitutivo e del presente Statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o dai due terzi di tutti i Soci e sottoposte all'Assemblea Straordinaria che delibererà con la presenza di almeno due terzi dei Soci stessi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 24 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci nell'Assemblea convocata in sessione straordinaria.

Deliberato lo scioglimento o avvenuta l'estinzione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con la maggioranza di 2/3 (due terzi).

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 Le deliberazioni adottate dagli Organi sociali debbono constare da processo verbale dell'adunanza firmato dal Presidente e dal Segretario, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, da persona designata all'atto della costituzione dell'Organo. Esse vanno trascritte in apposito libro o contenuto - numerato progressivamente - in apposito raccoglitore.

Art. 26 Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizione del Codice Civile.

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